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Bonus facciate 90%, Ecobonus 2020-2021, Ristrutturazione 50%

Il via alle nuove disposizioni dal governo per la riqualificazione degli edifici

Nuovo anno e novità con la legge di bilancio 2020. Anche nel campo dell'edilizia,il governo ha presentato il Bonus Casa 2020, in questo articolo analizziamo; Bonus facciate con detrazione fiscale al 90%, Ecobonus con detrazione al 65% e il già conosciuto Bonus Ristrutturazioni al 50%.

BONUS FACCIATE AL 90%

In che cosa consiste il bonus facciate?

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Lo scopo è favorire il recupero o restauro delle facciate esterne e il recupero degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

Per quali lavori?

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria:

  • sulle strutture opache della facciata
  • pulitura della facciata
  • tinteggiatura esterna dell'edificio
  • balconi
  • ornamenti e fregi

Sono esclusi invece gli interventi sulle:

  • grondaie
  • interventi che riguardano il decoro come l’eliminazione delle antenne private
  • realizzazione del relativo impianto centralizzato
  • cambiare portone e cancelli
  • sostituire gli infissi nel caso di immobili di proprietà privata

Per queste tipologie di lavori resta comunque la possibilità di usufruire dell’ecobonus, in caso di infissi e serramenti al 65%, o dell’ordinaria detrazione per ristrutturazione confermata anche per il 2020 al 50%.

A chi è destinato?

Possono usufruire del bonus i proprietari di case o condomini che devono eseguire lavori in facciata esclusivamente di fabbricati delle zone A e B:

  • ZONA A: include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; 
  • ZONA B: include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Saranno quindi escluse le zone di campagna e tutte le aree urbane che rientrano nella categoria C , cioè aree urbane ma che hanno minor densità. Per queste zone si può applicare la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie al 50% con tetto massimo di spesa di 96000 euro.

E se voglio riqualificare energeticamente l'edificio?

Va bene l'abbellimento estetico degli edifici, importante per il decoro dei centri cittadini del bel paese, ma il buonsenso e la situazione climatica ambientale attuale ci impongono un radicale cambiamento nell'efficienza energetica delle nostre abitazioni(un grande aiuto al pianeta ma anche un grande risparmio in bolletta...)

Di conseguenza qualora le opere di rifacimento della facciata, oltre che pittura e tinteggiatura dovessero riguardare interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, (ad esempio realizzazione di un cappotto termico) è richiesto l'obbligo  del rispetto delle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e quello, relativo ai valori di trasmittanza termica. Qualora si decidesse per questo intervento i contribuenti dovranno optare per l’ecobonus; ricordiamo che il bonus facciate è cumulabile con tutte le altre misure di agevolazioni al risparmio energetico presentate nella legge di bilancio 2020 (ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus ecc...)

L'ENEA si occuperà del monitoraggio del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito dei lavori effettuati in facciata. Per cui gli interessati ad un riqualificazione energetica dovranno avvalersi di un tecnico incaricato per verificare che i lavori in facciata soddisfino i requisiti richiesti da ENEA.

ECOBONUS 2020-2021

In cosa consiste l'ecobonus?

L'ecobonus è la detrazione Irper o Ires destinata ai contribuenti che effettuano lavori che aumentano l'efficienza energetica di edifici esistenti di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli destinati per l’attività d’impresa o professionale. Il bonus è erogato nella forma delle riduzioni delle tasse da dividere in 10 quote annuali di stesso importo, per un massimo di spesa pari a 100000 euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50% - 70% , si arriva fino all'85% per lavori su parti condominiali per categorie a rischio sismico. Le detrazioni valgono su singole unità immobiliari e su parti comuni di edifici condominiali, e variano in base alle 2 tipologie e all'anno in cui sono stati effettuati i lavori.

Per quali lavori?

Facciamo qualche esempio sulle singole unità immobiliari:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti superiore al 10% di superficie lorda di tutto l' edificio; cappotto termico ecc..= massimo di spesa detraibile 100000 con aliquota al 65%
  • coibentazione involucro opaco edifici (rifacimento di pareti, solette disperdenti, coperture su edifici esistenti)= massimo di spesa detraibile 60 000 euro con aliquota al 65%
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria = massimo di spesa detraibile 60 000 euro con aliquota al 65%
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.= massimo di spesa detraibile 30 000 euro con aliquota al 50%-65%
  • sostituzione infissi (su edifici esistenti)= massimo di spesa detraibile 60 000 euro con aliquota al 50%
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari = massimo di spesa detraibile 60 000 euro con aliquota al 50%

Alcuni esempi per parti comuni di edifici condominiali:

  • interventi di risparmio energetico qualificato di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, anche se effettuati da istituti autonomi per case popolari, per interventi su loro proprietà destinati ad uso residenziale pubblico = detrazione Irpef e Ires del 70% e del 75% se si consegue almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015, con limite di spesa di 40 000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongo l'edificio.
  • interventi di risparmio energetico qualificato, effettuati su immobili per edilizia residenziale pubblica di proprietà di istituiti autonomi per le case popolari = detrazione Ires al 70 o 75%.

A chi è destinato?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti possessori a qualsiasi titolo, di edifici che saranno oggetto di intervento, che siano residenti e non, anche se titolari di reddito d'imposta.

Sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti (studi tecnici, studi legali associati ecc...)
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano per la loro attività imprenditoriale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile(proprietari, usufruttuari, affittuari), i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi siano effettuati su immobili adibiti solamente a residenziali:

  • il familiare convivente con il possessore o il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di affitto.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati o da altri enti aventi le stesse finalità sociali e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

BONUS RISTRUTTURAZIONI AL 50%

In cosa consiste il bonus ristrutturazioni?

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 è possibile usufruire di una detrazione del 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per singola unità immobiliare, e parti comuni di edifici condominiali, questa valida anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

In particolare, la detrazione spetta:

  • nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Per quali lavori?

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo 
  • ristrutturazione edilizia
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, con dichiarato stato di emergenza
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • eliminazione delle barriere architettoniche, (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici (ad esempio: l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano)
  • misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona ecc..)
  • cablatura degli edifici
  • contenimento dell’inquinamento acustico
  • conseguimento di risparmi energetici
  • misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

I lavori per parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

  • manutenzione ordinaria (la detrazione spetta ad ogni condominio in base alla quota millesimale)
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (redatte da tecnici come geometri, ingegneri, architetti ecc..)
  • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • spese per la messa in regola degli edifici (impianti elettrici e metano)
  • spese per l’acquisto dei materiali
  • spese per la relazione di conformità dei lavori redatte dal professionista incaricato
  • spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • oneri di urbanizzazione
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi

A chi è destinato?

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. 

In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il convivente, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

COME OTTENERE I BONUS?

Curiosi di sapere come ottenere bonus facciate, ecobonus e bonus ristrutturazione?

Bonus facciate 90%

Come già detto la normativa prevede una ripartizione in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno della spesa ed in quelli successivi che verranno detratti dal pagamento delle tasse.

La legge inoltre afferma che:

  • per aver diritto alla detrazione i beneficiari devono indicare i dati catastali identificativi dell'immobile nella dichiarazione dei redditi e, se i lavori sono stati fatti dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti, in modo da poter controllare la detrazione;
  •  tutta la relativa documentazione dovrà essere conservata ed esibita qualora sia richiesta degli uffici;
  • l'unico metodo di pagamento ammissibile è il bonifico bancario in cui deve essere visibile la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
  • Fare la pratica ENEA

Ecobonus 2020 2021

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
  • l’attestato di prestazione energetica  (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, quali manutenzioni ordinarie e straordinarie che riguardano l'edificio esclusi quindi eventuali opere accessorie di sostituzione o acquisto e posa di: infissi, climatizzatori, schermature solari, dispositivi multimediali

  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Inoltre, occorre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa). Vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

bisogna trasmettere all’Enea, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE),  entro 90 giorni dal fine lavori.

Per gli interventi condominiali che consentono le maggiori detrazioni la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, ovvero (APE) 

Ristrutturazione edilizia al 50%

Per usufruire dell'agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie, è necessario

  • inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Come per bonus facciate ed ecobonus occorre conservare ed esibire qualora sia richiesta degli uffici;  tutta la relativa documentazione dell'iter burocratico dei lavori effettuati.  

E inoltre Per gli interventi che comportano un risparmio energetico, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori realizzati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici. L’invio va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo

CONSIGLI E CONCLUSIONI

E' bene pensare fin da subito se vi è un interesse nel fare opere sui propri immobili e valutare la scelta, che può ricadere ad esempio sulla semplice manutenzione ordinaria tramite tinteggiatura oppure approcciarsi a un discorso di riqualificazione energetica più strutturata dell'immobile o ancora a una più complessa ristrutturazione dell'edificio. Noi consigliamo a chi non è esperto nel settore edile di avvalersi di un tecnico competente (geometra, ingegnere, architetto ecc..) che possa dare risposte alle vostre domande, valutare lo stato di fatto dell'immobile, il costo dei lavori di risistemazione al fine di essere indirizzato su quale casistica di detrazione è meglio adottare.

Inoltre c'è da tenere presente un altro punto importante: la normativa prevede la ripartizione della spesa sostenuta detraibile in 10 quote all'anno, ma riguarda gli interventi effettuati solo durante l'anno corrente 2020.

Ricordiamo anche che il bonus facciate è cumulabile con tutte le misure di agevolazioni al risparmio energetico presentate nella legge di bilancio 2020 di cui abbiamo parlato (ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus ecc...) ad esempio se faccio un intervento completo di ristrutturazione in cui farò opere di tinteggiatura di facciata, cappotto termico, opere edili di ristrutturazione e sostituzione infissi potrò detrarre per ogni voce di capitolato la percentuale corrispondente a quella agevolazione in questo caso 90%, 65%,50% e 50%.

Per concludere, sia che ci si voglia approcciare a uno step migliorativo dal punto di vista estetico che ad uno step migliorativo in quanto ad efficienza energetica, le soluzioni sono molto interessanti; nel primo caso si può recuperare il 90% di tutta la spesa sostenuta, nel secondo caso invece si potrà usufruire comunque di incentivi dal 50%-65% fino al 85% su un massimo di spesa detraibile e in base a quali saranno gli interventi da effettuarsi.

Solo riqualificando energeticamente il vostro immobile potrete evitare nel lungo termine onerosi costi di dispendio energetico dati dal cattivo isolamento degli edifici allo stato di fatto, questo si tradurrà quindi in un risparmio in bolletta ma anche in un aiuto concreto all'ambiente e alla salute di vi abita, cosa che invece non è possibile con la mera tinteggiatura di un edificio.